Le disposizioni in materia di lavoro riguardano:

  • nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
  • disposizioni in materia di licenziamento;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al:

  1. a) 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
  2. b) 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto:

  • dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento,
  • dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019,
  • dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18% .

Fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure di licenziamento in corso.

In via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, che si va ad aggiungere all’esonero previsto dal decreto agosto, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

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