In uno studio professionale si potrebbe pensare alla quasi inesistenza di rischi e pericoli per i lavoratori, ma non è così!
In realtà però, gli studi professionali presentano una serie di rischi da valutare :
- Rischio microclima (ad esempio per ambienti esposti a correnti d’aria eccessive);
- Rischio incendio;
- Rischio rumore;
- Rischio elettrico;
- Rischio SLC, stress lavoro correlato;
- Rischio chimico;
- Rischio;
Il videoterminale è un’attrezzatura munita di monitor (non solo il pc), la quale postazione prevede :
- le attrezzature munite di videoterminale, quali pc, notebook, tablet;
- la tastiera o un differente sistema di immissione dati;
- il mouse;
- il software per l’interfaccia uomo macchina;
- gli accessori opzionali;
- le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il modem, la stampante; il telefono;
- il supporto per i documenti;
- la sedia;
- il piano di lavoro;
- l’apparato di illuminazione;
- l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.
La definizione di videoterminalista è: lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di monitor in modo sistematico ed abituale, per 20 ore medie settimanali, dedotte le interruzioni (art. 173 del DLgs. 81/2008), da qui ne deriva l’obbligo di valutazione del rischio VDT e la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
I principali rischi correlati all’utilizzo prolungato del videoterminale riguardano l’apparato visivo e muscolo-scheletrico.
Il principale disturbo oculo-visivo che può verificarsi in seguito all’utilizzo prolungato del videoterminale è l’astenopia. I sintomi più frequenti sono:
- bruciore;
- fastidio alla luce; lacrimazione;
- senso di corpo estraneo; ammiccamento frequente; pesantezza;
- visione annebbiata o sdoppiata; stanchezza alla lettura;
- cefalea.
I disturbi sono più frequenti e marcati per lavoratori che presentano miopia o ipermetropia, in genere è sufficiente distogliere lo sguardo dal videoterminale per pochi minuti per avere beneficio; il datore di lavoro deve :
- far osservare tassativamente le pause minime obbligatorie previste dal Testo Unico sulla sicurezza (art. 175 del DLgs. 81/2008), 15 minuti ogni 2 ore di continuative al videoterminale;
- predisporre l’ambiente di lavoro di un’illuminazione idonea, pari a 300 lux, da innalzare a 500 lux nel caso si lavori su documenti cartacei. L’illuminazione artificiale deve rendersi vicina il più possibile a quella naturale e non deve presentare sfarfallii;
- installare lo schermo a 90 gradi rispetto alla finestra e ad altre fonti di luce;
- evitare che le finestre siano posizionate frontalmente o alle spalle dell’operatore, perché non si presentino abbagliamenti o riflessi;
- evitare che le lampade siano posizionate sopra il lavoratore: gli assi d’illuminazione devono correre parallelamente all’asse operatore-videoterminale;
- disporre una schermatura sia delle fonti di luce artificiale che delle finestre;
- evitare il bianco, il nero ed i materiali lucidi per piani di lavoro e tastiere, per evitare riflessi e prevenire le difficoltà di adattamento visivo;
- dotare il lavoratore di un monitor regolabile in illuminazione e contrasto, e indipendente dalla tastiera;
I disturbi più frequenti all’apparato muscolo-scheletrico che possono manifestarsi in conseguenza dell’utilizzo prolungato del videoterminale sono:
- dolore nella zona carpale (sindrome tunnel carpale); cervicalgia;
- dolore dorso-lombare;
- tensione ai muscoli del collo e spalle; sensazione di pesantezza alle gambe.
Sono disturbi legati alla scorretta postura ed all’utilizzo prolungato ed erroneo di mouse e tastiera.
Per ridurre al minimo il rischio di disturbi all’apparato muscolo-scheletrico in relazione all’uso del VDT, Il datore di lavoro deve:
- dotare il lavoratore di monitor, tastiera e mouse indipendenti;
- predisporre un piano di lavoro sufficientemente alto o regolabile in altezza;
- dotare il lavoratore di una sedia ergonomica, a 5 razze, con sedile regolabile in altezza; schienale regolabile in altezza ed inclinazione;
- posizionare il monitor ad un’altezza utile da poter segnare una parallela al piano di lavoro che parte dalle sopracciglia dell’operatore fino al bordo superiore dello schermo, e da mantenere inalterata la curva fisiologica del collo;
- far osservare scrupolosamente le pause minime obbligatorie previste dal D. Lgs 81/08.
Sorveglianza sanitaria
È indispensabile una visita oculistica ed all’apparato muscolo-scheletrico prima dell’assunzione del lavoratore videoterminalista. La visita deve essere ripetuta:
- ogni 5 anni, per la generalità dei videoterminalisti;
- ogni 2 anni:
- per i lavoratori videoterminalisti idonei con prescrizioni o limitazioni (ad esempio, per gli addetti ai videoterminali con difetti della vista);
- per i lavoratori videoterminalisti con almeno 50 anni di età.
Le visite mediche possono essere effettuate, su scelta del datore di lavoro:
- da parte del medico competente;
- da un medico del SSN (nota Min. Lavoro 22.1.2010 n. 1401);
- dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
Il datore di lavoro deve:
- valutare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e legati all’utilizzo dei videoterminali;
- predisporre l’ambiente di lavoro in modo da rendere l’attività sicura ed esente da rischi;
- organizzare l’attività lavorativa distribuendo equamente i carichi di lavoro e rispettando la normativa in materia di orario di lavoro (DLgs. 66/2003);
- far osservare le pause obbligatorie, pari a 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al computer;
- sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti ai videoterminali; fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori , dove previsti;
- fornire ai lavoratori un’informazione e una formazione adeguate rispetto alle mansioni alle quali sono adibiti;
- organizzare e far frequentare ai lavoratori i corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, generale e sui rischi specfici.
Il lavoratore deve:
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria;
- osservare le prescrizioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente, o dal preposto in merito all’utilizzo del videoterminale e delle attrezzature di lavoro;
- prendersi cura della salute e della sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- osservare le pause obbligatorie;
- sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- frequentare i corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, generale e sui rischi specifici; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro ed i DPI;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi problema che riguardi gli impianti, le attrezzature o il luogo di lavoro in generale, che possa costituire un pericolo per la salute e la sicurezza.
Nel periodo pandemico attuale causato da infezione da Coronavirus, è stato introdotto, dove possibile, la modalità di lavoro agile, smart working.
Negli studi professionali, dove lo smart working non è attuabile, sono state prese misure di contrasto.
Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”,firmato da Cgil, Cisl, Uil, Cofindustria e Confapi, attuativo del DPCM 11.3.2020, integrato il 24.4.2020, stabilisce che :
- l’azienda è tenuta ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del luogo di lavoro, si deve procedere immediatamente alla pulizia, ventilazione e sanificazione dei locali (circ. Min. Salute 22.2.2020 n. 5443);
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, di tastiere, schermi touch, mouse e altre apparecchiature utilizzate.