Quando si parla di misure necessarie per fronteggiare l’emergenza della diffusione del virus COVID-19, si fa riferimento molto spesso al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da Sindacati e imprese in accordo con il Governo che contiene le linee guida che agevolano le imprese all’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni tali da assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
E’ stata favorita quindi, attraverso il protocollo, la possibilità di ricorrere, da parte delle aziende, a misure anti-contagio che prevedono in primis l’opportunità di servirsi degli ammortizzatori sociali e del lavoro agile e successivamente di attuare una serie di misure necessarie, quali ad esempio le modalità di ingresso in azienda, pulizia e sanificazione del luogo e degli strumenti di lavoro, precauzioni igieniche personali, utilizzo corretto e frequente delle mascherine, la gestione degli spazi comuni, la turnazione aziendale, la sorveglianza sanitaria in azienda e la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
Si è parlato inoltre, vista la continua crescita del numero di persone contagiate dal virus, di come gestire casi COVID in azienda e in modo particolare del concetto di isolamento e quarantena, per le persone infette dal virus o potenzialmente contagiate, come importante strumento per interrompere la catena del contagio e per contenere la diffusione del virus.
Sull’argomento quarantena, torna a parlare Confindustria, con una nota che fa riferimento al DPCM del 03 novembre 2020 e che individua il “rischio da quarantena” come un rischio che le aziende dovrebbero prendere in considerazione in quanto potrebbe rivelarsi gravoso in termini di produttività.
Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiani, vuole con questa nota offrire un “percorso di sicurezza” alle aziende, in modo da poter contrastare il rischio da quarantena, vista la presenza di numero rilevante di soggetti positivi al virus ma asintomatici e quindi difficili da individuare tempestivamente.
In sostanza, pur avendo l’azienda rispettato le disposizioni in vigore (in modo particolare il distanziamento di almeno un metro tra i lavoratori, l’uso della mascherina, la sanificazione dei locali e delle attrezzature di lavoro, la continua igienizzazione delle mani… ), qualora un lavoratore risulti contagiato, l’Autorità Sanitaria può disporre, in tutto o in parte, la quarantena per i colleghi di lavoro, con conseguente sospensione – totale o parziale – della produzione.
Questo deriva dal fatto che la quarantena dipende molto dall’individuazione del contatto stretto (contact tracing), come precisa il “Rapporto ISS (Istituto Superiore della Sanità) COVID-19 • n. 53/2020”.
æ Esponiamo nuovamente la definizione di “contatto stretto”:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Come indicato in precedenza, l’azienda potrebbe quindi andare incontro ad un coinvolgimento nel contact tracing (per la presenza di contatti stretti secondo il documento ISS) con conseguente potenziale adozione di misure di quarantena (individuale o collettiva) da parte delle Autorità sanitarie, con evidenti riflessi negativi sull’operatività.
Con la nota, Confindustria espone dunque una serie di ulteriori misure finalizzate a prevenire possibili provvedimenti di quarantena:
- adottare un sistema aziendale di monitoraggio continuo mediante la periodica somministrazione di tamponi antigenici rapidi (o, quando saranno disponibili, tamponi salivari) a tutti i lavoratori presenti in azienda, in modo da tenere sotto controllo la presenza e la diffusione del virus, prevenendo possibili contagi. Un investimento sicuramente oneroso, ma concreto strumento di prevenzione e testimone dell’impegno nel collaborare alla riduzione della circolazione del virus (in ambito aziendale ma anche sociale);
- laddove possibile, tarare l’organizzazione aziendale, per la parte del lavoro in presenza, in modo da prevenire il contatto stretto (e non solamente il rispetto del metro di distanza). In questo senso, si potrebbe pensare di:
- ampliare a due metri il distanziamento tra le persone/postazioni di lavoro ovvero (o in aggiunta) organizzare la disposizione dei posti di lavoro evitando il contatto “faccia a faccia”;
- disporre l’uso permanente della mascherina chirurgica, anche nei luoghi di lavoro (es. open spaces) che non sono spazi comuni;
- per le ipotesi maggiormente a rischio (contatti continuativi ravvicinati) prevedere l’uso dei DPI (mascherine FFP2).
Con il rispetto di queste misure che vanno ad aggiungersi a quelle consuete (evitare contatti fisici o contatti diretti non protetti con le secrezioni di un caso COVID19) e a quelle più generali (igiene personale delle mani, degli ambienti e delle attrezzature, areazione dei locali), si riduce la potenzialità che si verifichino “contatti stretti” e, ancor prima, si riduce notevolmente la possibilità di diffusione del contagio.