PROROGA ROTTAMAZIONE QUATER
PREMESSA
Nella serata del 21 aprile con un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione quater per i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.
Con la
rottamazione quater prevista dalla Legge di bilancio (
art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022) si estinguono i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Quindi, non devono essere versati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.
Come anticipato, possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
– contenuti in cartelle non ancora notificate;
– interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
– già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
L’Agente della riscossione comunicherà all’interessato, entro il 30 settembre 2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.
Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rottamazione quater.
In base alle nuove scadenze, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
– unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (anziché 31 luglio 2023);
– numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive.
Il calendario prevede il versamento:
a) delle prime due con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
b) delle restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.