TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI
In prossimità delle festività natalizie è comune effettuare doni e omaggi ai clienti ed ai propri dipendenti, il cui trattamento fiscale è differente a seconda che il bene rientri o meno nell’attività propria dell’imprenditore.
In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere concessi gratuitamente, costituiscono “spese di rappresentanza”, senza vincoli dal costo unitario dei beni stessi.
Per definire le “spese di rappresentanza”, possiamo andare ad indicare le erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
L’omaggio natalizio di un bene non oggetto dell’attività dell’impresa va a costituire la spesa di rappresentanza se dato ai clienti; mentre non va a costituire la spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di omaggio ai clienti sono compresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili, andando a differenziare imprese, commercianti e artigiani; e professionisti, secondo i seguenti limiti:
- PER IMPRESE, COMMERCIANTI ED ARTIGIANI:
- All’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- Allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- Allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro
2. PER I PROFESSIONISTI
- In linea generale, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
L’iva sugli acquisti può essere detratta. Essa è:
- DETRAIBILE: se il valore unitario del bene non è superiore a 50 euro;
- INDETRAIBILE: se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.
Per andare a definire il “valore unitario” dell’omaggio, bisogna andare a fare riferimento sia al regalo (come, ad esempio, un cesto natalizio), sia al valore di mercato del bene (per altre categorie di omaggi).
Gli omaggi ai dipendenti, invece, non sono rilevanti ai fini IVA, perché questa, sarà sempre INDETRAIBILE, a prescindere dal costo dei beni stessi. Invece, dal punto di vista reddituale sono deducibili, ed entrano a far parte dei costi per prestazioni di lavoro.