Il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato in data 02/03/2021 il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
La stretta sulla scuola è una delle principali novità del nuovo DPCM:
- ZONE ROSSE. Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali.
- ZONE ARANCIONI E GIALLE. I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Nelle zone gialle, le scuole secondarie superiori possono organizzare la didattica con una formula flessibile che consenta di mantenere la didattica «almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione». Il resto sarà svolto a distanza.
Spostamenti, visite, trasporti
Il Dpcm conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, mentre resta sempre consentito il rientro presso domicilio o abitazione.
I trasporti pubblici possono essere riempiti fino a un massimo del 50%. All’interno delle regioni le regole cambiano a seconda della fascia della regione:
- ZONA GIALLA. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, margine entro il quale sono possibili solo ed esclusivamente gli «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Nel resto della giornata è comunque «fortemente raccomandato» di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».
La visita ad abitazioni private è consentita una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli che già vivono nella casa, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- ZONA ARANCIONE. Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre fatto salvo per motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gli «spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». Le regole del coprifuoco e delle visite ai privati sono identiche a quelle della zona gialla, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- ZONA ROSSA. Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.
- SPOSTAMENTI VERSO LE SECONDE CASE
Si può andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in una regione gialla o arancione e soltanto se per farlo non si deve uscire da una regione arancione scuro o rossa. Chi vive in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda casa.
Vietato, in ogni caso, invitare amici o parenti che non facciano parte del proprio nucleo familiare. In caso di case condivise o in multiproprietà potrà andare solo una famiglia alla volta. Bisogna inoltre dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021.
BAR E RISTORANTI
Rimane il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta vietato il consumo sul posto.
- In zona gialla bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano aperti fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati in quelle strutture. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 il servizio da asporto per i ristoranti, sempre con l’obbligo di non consumare il pasto nei pressi dell’esercizio.
- In zona arancione resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
- In zona rossa, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) e resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto. Anche in questo caso, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
- ATTIVITA’ COMMERCIALI E CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate festive e prefestive in tutta Italia «sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie».
- In zona rossa: sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione dei generi alimentari e di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole; inoltre, «sono chiusi i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici». Chiudono parrucchieri, barbieri e centri estetici.
- ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA
Restano chiusi gli impianti sciistici, le palestre e le piscine.
Nelle zone gialle ed arancioni si può svolgere attività sportiva in maniera individuale, rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri.
In tutte le zone è consentito fare attività motoria in prossimità della propria abitazione, in maniera individuale, sempre con distanza di almeno un metro da ogni altra persone e con l’obbligo di mascherina.
- CINEMA, TEATRI, MUSEI
Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Restano sempre chiusi i musei in zona arancione e rossa.
- SALE GIOCHI, DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.
- LA FASCIA BIANCA
Rientrano in fascia bianca «le regioni che si collocano in uno scenario di “tipo 1” e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività».
Si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, compresa la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.