La legge di Bilancio 2021, ha introdotto, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ulteriori 12 settimane di trattamento di integrazione salariale.

Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • e il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, in favore dei soggetti assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Le ulteriori 12 settimane non saranno interamente utilizzabili per tutti, in quanto, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto “Ristori”, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, a queste ulteriori dodici settimane.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 28 febbraio 2021. Tuttavia, al momento, non è ancora possibile presentare le domande. Occorre attendere l’implementazione delle procedure informatiche da parte dell’Inps e l’istituzione della nuova causale. Sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente non appena sarà possibile procedere con la presentazione delle nuove domande.

Infine, la legge di Bilancio 2021 ha esteso al 31 marzo 2021, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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