Diritti e doveri sul godimento delle ferie

Generalmente il periodo estivo coincide con la richiesta e il godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti. Il diritto alla fruizione delle ferie è garantito dal codice civile, all’art.2109 e dall’art.10 del D.Lgs n.66/03 il quale dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall’art.2109 cod.civ., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito non inferiore a quattro settimane.

Come si concilia questo diritto con la normale gestione dell’attività lavorativa? Quante ferie ha diritto un lavoratore? Quanti giorni di ferie matura un lavoratore in un mese? Chi decide quando il lavoratore deve andare in ferie? Ferie non godute: che fine fanno?

Il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato in azienda, va goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione, allo scopo di garantire il pieno recupero delle energie psico-fisiche e, le restanti due settimane, potranno essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, anche in maniera frazionata.

Le ferie maturano mensilmente e sono irrinunciabili. La maturazione delle ferie inizia al momento dell’assunzione e termina alla conclusione del rapporto di lavoro. Il lavoratore dipendente ogni mese matura un rateo di ferie, a condizione che lo stesso abbia lavorato per almeno 15 giorni.

Al datore di lavoro è riconosciuto il diritto alla gestione delle ferie, valutata in base di esigenze oggettive dell’azienda.

Il lavoratore ha il dovere di non assentarsi dal posto di lavoro per ferie senza il preventivo consenso del datore di lavoro. Ciò comporterebbe l’applicazione di una sanzione disciplinare per assenza non giustificata.

Il datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere direttivo, detta le regole e i tempi per il godimento delle ferie.

Al datore di lavoro spetta il compito di fornire ai propri dipendenti il piano delle ferie, programmando per tempo l’eventuale chiusura dell’attività o, in caso di continuità lavorativa, accordando ai singoli lavoratori la rotazione del loro periodo di ferie.

il lavoratore ha la possibilità di proporre al datore di lavoro richieste di godimento di giorni di ferie individuali, formalizzate per iscritto e consegnate a chi si occupa della gestione del piano ferie. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali, accoglierà o negherà tali richieste, comunicando al dipendente la decisione presa.

Le ore di ferie non godute non possono essere liquidate in busta paga e non si perdono, quindi restano ancora a disposizione del dipendente. Unica deroga al divieto di monetizzare le ferie è prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dove la liquidazione dell’importo corrispondente alle ore residue avverrà nel cedolino relativo all’ultimo mese di contratto.

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