LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto l’obbligo, a carico dei committenti, di comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro. La disposizione si inserisce in un quadro di disposizioni volte a prevenire l’utilizzo di lavoratori in nero nei luoghi di lavoro.

Per cogliere meglio la portata dell’obbligo introdotto, è necessario capire anzitutto a chi è rivolto, quali tipi di prestazioni sono assoggettate all’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale, e le modalità con le quali è possibile assolverlo.

CHI E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO

L’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale a carico dei committenti riguarda i soli committenti che operano in qualità di imprenditori, sono quindi esclusi i professionisti, mentre per le associazioni, gli enti non profit e le pro-loco, occorre distinguere tra:

  1. quelli che svolgono esclusivamente attività non commerciali (con solo codice fiscale), i quali, non operando in qualità di imprenditori, non devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo;
  2. quelli che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali. In tali situazioni l’obbligo di comunicazione scatta solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.

Esempio: se un’associazione organizza delle escursioni in montagna, rivolte a terzi a pagamento e la guida o altro soggetto incaricato di accompagnare gli iscritti è inquadrato come lavoratore autonomo occasionale, l’ente avrà l’obbligo di comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro l’avvio della prestazione poiché la stessa si inserisce in un’attività di tipo commerciale; qualora la stessa attività, espletata dallo stesso soggetto, fosse invece svolto in maniera gratuita e senza quindi chiedere nulla ai partecipanti, in quel caso non vi sarebbe l’obbligo per l’ente di comunicare l’avvio della prestazione di lavoro autonomo occasionale.

A QUALE TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO SI RIFERISCE

La prestazione di lavoro autonomo, per rientrare tra quelle di tipo occasionale, richiede il rispetto di alcuni requisiti legati alla modalità di svolgimento della prestazione:

  1. Mancanza di continuità e abitualità della prestazione;
  2. Mancanza di coordinamento della prestazione;

Il lavoro autonomo occasionale è annoverato, ai fini fiscali, tra i redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir) da assoggettarsi a ritenuta a titolo di acconto del 20%.

In linea generale non è previsto alcun limite al compenso; tuttavia, al superamento di un reddito annuo pari a 5.000 euro, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps secondo quanto previsto dalla legge 335/1995.

Al lavoratore occasionale si applicano tutte le tutele previste dal decreto legislativo 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Agli stessi non si applica la normativa assistenziale Inail prevista dal dpr 1124/65.

Restano quindi escluse dall’obbligo:

  1. le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, c.1, del decreto legislativo 81/2015, già soggette a Uilav;
  2. rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del decreto legge 50/2017 (cosiddetti ex voucher) già soggetti a precise comunicazioni operative;
  3. le professioni intellettuali, in quanto oggetto dell’apposita disciplina contenuta nell’art. 2229 del Codice civile ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

la nuova comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “chiamate” per il contratto di lavoro intermittente.

La comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale deve essere effettuata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro online attraverso l’applicativo Servizi Lavoro (UNILAV) accessibile da questa pagina.

Inizialmente, l’Ispettorato del Lavoro aveva indicato questa modalità di comunicazione come unico canale a decorrere dal 1° maggio 2022, ma con la nota n. 881 del 22 aprile 2022 sembrerebbe comunque possibile, in alternativa al nuovo strumento, continuare a inviare la comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale tramite le caselle di posta indicate nella circolare nota 29 dell’11 gennaio 2021.

Copia della comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale, se effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (ad esempio: ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it oppure ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it, etc..), dovrà essere conservata nel luogo di lavoro, ed esibita, in caso di controllo, al personale ispettivo, in quanto la comunicazione è stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata (P.E.C.).

la comunicazione a mezzo mail dovrà contenere:

  1. i dati del committente e del prestatore;
  2. il luogo della prestazione (che rileva ai fini dell’individuazione dell’Ispettorato competente);
  3. una sintetica descrizione dell’attività;
  4. la data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese). Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto entro l’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  5. l’ammontare del compenso, qualora risulti definito al momento del conferimento dell’incarico.

Il canale di comunicazione web, già attivo da tempo per le altre tipologie di comunicazione, è infatti operativo per i lavoratori autonomi occasionali dal 28 marzo 2022. Il portale è utilizzabile dai datori di lavoro e dai soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

L’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, 21 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i successivi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

È stato inoltre previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

“Selezionare qui per visualizzare la circolare sul lavoro autonomo occasionale (.pdf)”