ACCONTO IMU 2023

 

PREMESSA

Venerdì 16 giugno è l’ultimo giorno per effettuare il versamento dell’acconto IMU dovuto per il 2023 senza incorrere in sanzioni. In caso di omesso o tardivo versamento, dal 17 giugno 2023 sarà possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.

 

IMU
Presupposto dell’impostaPossesso di immobili
Soggetto attivoÈ il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
Soggetti passiviSono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Versamenti
  • 1°rata – 16 giugno: L’acconto IMU 2023 sarà pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per il 2022.
  • 2°rata – 18 dicembre: Si provvederà a calcolare quanto dovuto nell’intero anno in base alle aliquote deliberate per il 2023 conguagliando il risultato ottenuto con quanto già versato a giugno.
Enti non commerciali
  • 1° rata – 16 giugno anno n: di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.
  • 2°rata – 16 dicembre anno n: di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.
  • 3°rata – 16 giugno n+1: a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’imposta municipale unica propria (IMU) non è applicata all’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza in immobili diversi, situati nello stesso comune o ubicati in comuni diversi, l’esenzione IMU si applica a ciascun immobile.

 

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è determinata moltiplicando la rendita catastale (al 1° gennaio dell’anno di imposta) rivalutata del 5% per uno dei seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati non iscritti in catasto classificabili nel gruppo catastale D e posseduti da imprese la base imponibile è determinata moltiplicando il valore contabile per dei coefficienti comunicati annualmente dal MEF. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili il riferimento è il valore venale di commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Per i terreni agricoli la base imponibile è calcolata moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per un coefficiente di 135.

RIDUZIONI BASE IMPONIBILE
Riduzione al 75%
  • Abitazioni locate a canone concordato;
Riduzione al 50%
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
  • le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

 

ESENZIONI

Le esenzioni dall’IMU previste per l’anno 2023 riguardano:

  1. gli immobili situati in determinati comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012;
  2. i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia;
  3. i fabbricati ubicati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei medesimi fabbricati;
  4. l’Accademia Nazionale dei Lincei che è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • modello F24;
  • bollettino postale c/c 1008857615;
  • piattaforma PAgoPA o CAD.

 

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