IL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2023

Con la legge di bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 54 , sono state introdotte ulteriori modifiche alla normativa inerente al regime forfetario, di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si rende pertanto opportuno riepilogare le condizioni di accesso e mantenimento del regime agevolato, alla luce delle novità recentemente introdotte.

A partire dal 1° gennaio 2023, possono accedere (o mantenere) il regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000.

NOTA BENE: Nel caso di esercizio di più attività occorre considerare la somma di tutti i ricavi o compensi relativi a ciascuna attività e, nel caso di apertura/chiusura in corso d’anno, il limite di 85.000 euro dei ricavi/compensi deve essere ragguagliato ad anno. La determinazione dei ricavi o compensi deve essere effettuata tenendo in considerazione i criteri di determinazione reddituale valevoli nell’anno oggetto di verifica.

Tra i compensi del contribuente già in regime forfettario nel 2022, ai fini della verifica del mantenimento del regime stesso nel 2023, occorre includere anche i diritti d’autore direttamente all’attività professionale svolta.

Con la manovra finanziaria 2023 il tetto di ricavi o compensi è stato quindi innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro, con decorrenza 1° gennaio 2023.

Il contribuente in regime forfettario nel 2022, che ha conseguito ricavi o compensi entro 85.000 euro, mantiene lo stesso regime nel 2023; invece, il contribuente che nel 2022 adottava un regime contabile diverso da quello forfettario, e che ha conseguito ricavi o compensi entro 85.000, può accedere al regime forfettario nel 2023 (sempre andando a rispettare tutte le condizioni previste dalla norma).

I soggetti che hanno sostenuto spese per lavoro dipendente di un ammontare superiore ad euro 20.000 lordi, non possono accedere al regime forfettario.

A tal proposito, occorre andare a considerare i costi sostenuti per:

  • i lavoratori dipendenti;
  • i collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, dpr 917/1986;
  • per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
  • i lavoratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.lgs. n.276 del 2003;
  • le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) – associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • le prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR dpr 917/1986.

Il regime forfettario non può essere adottato da:

  • soggetti non residenti;
  • contribuenti che ricorrono a regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili in via esclusiva o prevalente;
  • soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o prevalente;
  • contribuenti che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari si cui all’articolo 5 del TUIR dpr 917/1976;
  • soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pensione) – ex art. 49 e 50 del TUIR – di ammontare superiore a 30.000 euro.

Con l’articolo 1, comma 54, lettera b) della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è stata introdotta una nuova causa che vieta il regime forfettario. Questa causa prevede che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, inoltre prevede che l’IVA dovrà essere applicata a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.

Alla luce di questa nuova causa di esclusione, il contribuente in regime forfettario nel 2023 con:

  • Ricavi/Compensi fino a 85.000 euro: mantiene il regime nel 2024
  • Ricavi/Compensi fino a 100.000 euro: perde il regime nel 2024 e resta forfettario nel corso del 2023
  • Ricavi/Compensi oltre 100.000 euro: perde il regime nel corso del 2023 e applica l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della soglia dei 100.00 euro

Per tale motivo, per i clienti che si avvicineranno nel corso dell’anno 2023 alla soglia dei 100.000 euro sarà opportuno tenere costantemente monitorati i ricavi al fine di ottemperare prontamente agli adempimenti che si renderanno necessari in caso di superamento della soglia.

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