INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
PREMESSA
Il decreto lavoro n. 48/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’art. 27, prevede un nuovo incentivo volto a sostenere l’occupazione dei giovani NEET.
BENEFICIARI
I beneficiari sono i datori di lavoro privati che effettueranno assunzioni a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 di giovani in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI CHE DEVONO SUSSISTERE CONGIUNTAMENTE |
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1. all’atto dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età; |
2. non essere impiegati nè inseriti in corsi di studi o di formazione (condizione di NEET); |
3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. |
L’incentivo si applica anche alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione e al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
CUMULABILITA’ CON GLI ALTRI INCENTIVI
Il beneficio è cumulabile con l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani di cui all’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L’incentivo pari la 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi. In caso di cumulo con un’altra misura, l’incentivo è ridotto al 20%.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITA’ DI FRUIZIONE
Per la fruizione dell’incentivo, il datore di lavoro deve presentare all’Inps una domanda attraverso apposita procedura telematica. L’Istituto provvederà, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso al beneficio. Entro il termine perentorio di 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui sopra, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.