TAX CREDIT COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI 2023

 

PREMESSA

Per incentivare l’utilizzo dei pagamenti con carte di credito, debito o prepagate verso i consumatori finali, l’art. 22 del Decreto Fiscale n. 124/2019 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti ricevuti da privati.

 

BENEFICIARI

Il credito di imposta è stato riconosciuto, a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che hanno conseguito nell’esercizio precedente ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

 

CREDITO DI IMPOSTA

Il credito di imposta, commisurato alle commissioni addebitate, a decorrere dal 1° luglio 2020, per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, riconducibili a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, mediante carte di credito, di debito o prepagate, nella misura del 30% .

Modalità di utilizzo del credito
Esclusivamente in compensazione mediante modello F24
A decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

TRASMISSIONE INFORMAZIONI

I prestatori dei servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti le seguenti informazioni:

  • l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito.

I predetti dati andranno trasmessi per via telematica entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità.

Se il 20° giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato.

 

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