NUOVO ESTEROMETRO: DAL 1° LUGLIO 2022 NUOVI ADEMPIMENTI
Dal 1° luglio sono cambiate le regole attraverso le quali comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto “esterometro”, ma occorre inviare all’Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera “singola”, con un evidente aggravio di adempimenti.
Diventa pertanto operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. n. 178/2020) che aveva stabilito l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio, termine poi differito al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.
IL NUOVO ESTEROMETRO
Per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti; l’ultima comunicazione, quella relativa ai dati relativi al secondo semestre 2022, dovrà essere inviata entro il prossimo 31 luglio (in quanto cade di domenica, la scadenza è rinviata al 22 agosto in forza della proroga degli adempimenti di agosto).
Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.
L’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, nell’attuale formulazione, prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Operazioni attive
Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via mail).
Operazioni passive
Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Quindi, di fatto, l’integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.
Indicazioni Operative
Riteniamo sia evidente che la gestione in elettronico degli acquisti effettuati da soggetti esteri, perlomeno quella sopra soglia, si presenti complessa, sia per le implicazioni normative sia per le implicazioni tecniche.
Dal punto di vista operativo riteniamo opportuno segnalare che:
- per l’emissione dei documenti TD17 – TD18 – TD19 è consigliabile adottare una numerazione separata (es. 1/estero, 2/estero, ecc.);
- Con riferimento alla creazione dell’autofattura/integrazione, vi sarà la necessità di attivare la conservazione elettronica degli stessi “collegandoli” con la fattura di acquisto di riferimento.
Per quanto riguarda la gestione delle integrazioni/autofatture elettroniche si segnala che nel caso in cui la gestione venga affidata allo Studio sarà necessario trasmettere ed avvisare lo studio dell’adempimento al più presto e almeno entro 15 giorni dal ricevimento del documento.
Nel caso invece riteniate di procedere in autonomia, lo studio mette a disposizione dei clienti una “skill” sull’applicativo “fattura smart” che permette l’automatismo della integrazione della fattura e una procedura facilitata del conseguente invio allo SDI con il relativo il video tutorial della Skill – Gestione Fatture Estere – Fattura Smart.
“Selezionare qui per visualizzare la circolare sul nuovo esterometro (.pdf)”
“Selezionare qui per visualizzare il video tutorial della Skill – Gestione Fatture Estere – Fattura Smart”