La valutazione dei rischi è una valutazione di tutti i rischi presenti in azienda con lo scopo di pianificare la messa in opera delle misure volte alla loro eliminazione o riduzione a livello accettabile.
Tiene conto di 2 fattori principali:
- la sua gravità o magnitudo;
- la probabilità che si realizzi.
I criteri di valutazione del rischio sono diversi e possono essere riassunte nelle seguenti fasi:
- Individuazione delle sorgenti di pericolo;
- Individuazione dei lavoratori esposti;
- Stima dell’entità delle esposizioni;
- Valutazione dei danni causabili dall’esposizione;
- Valutazione della probabilità che si manifestino;
- Ricerca delle misure volte ad eliminarli o a ridurli.
Il datore di lavoro, nel valutare tutti i rischi inerenti all’attività, può essere coadiuvato da altre figure che concorrono alla valutazione dei rischi per i loro ambiti di sicurezza; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per quello che riguarda la sicurezza dei lavoratori, il medico competente (MC) per quello che riguarda la salute degli stessi.
In aggiunta a queste due figure si aggiunge il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che viene consultato dal datore di lavoro anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi.
La figura più importante è sicuramente il DL: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita’, ha la responsabilita’ dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
Il potere di spesa conferisce al datore di lavoro l’obbligo della valutazione dei rischi, di cui ne è il primario responsabile. Il D.Lgs 81/08 all’art. 29 comma 1, riporta che : “ Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
Un legame, che obbliga il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, lo si può trovare in quanto espresso dall’art. 2087 del Codice Civile che riporta : “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In caso di incompleta elaborazione, al datore di lavoro possono essere addebitate sanzioni che vanno da un minimo di euro 3.000 fino ad un massimo di euro 15.000 di ammenda e pene detentive fino a 8 mesi.
L’RSPP, è il manager della sicurezza che ha le competenze tecniche per supportare il DL nella
valutazione dei rischi e nella conseguente stesura del Documento di valutazione dei rischi (DVR).
L’RSPP è definito dal D.Lgs 81/08 all’articolo 2 : “persona in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
I requisiti dell’RSPP sono contenuti nell’art. 32 del D.Lgs 81/08 :
- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria;
- la comprovata esperienza nei compiti da rspp per almeno 6 mesi dalla data del 13 agosto 2003;
- attestato di frequenza ottenuto dalla partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro da aggiornare ogni 5 anni.
Anche l’RSPP è soggetto sanzioni riguardo la valutazione dei rischi : nel caso di RSPP esterno Il D.Lgs. 81/08 non prevede delle sanzioni dirette per questa figura. Quando è evidente la responsabilità con il datore di lavoro allora per la giurisprudenza anche il RSPP è considerato colpevole.
Due elementi devono essere presenti ed essenziali per imputare la responsabilità all’RSPP:
- la colpa: ossia la negligenza, imprudenza o imperizia dell’RSPP nell’analisi dei rischi e nell’individuazione delle misure idonee per eliminarli/prevenirli;
- il nesso causale tra la condotta negligente, imprudente dell’RSPP e l’evento infortunistico.
Il medico competente si occupa della salute dei lavoratori ed è fondamentale per quello che riguarda l’individuazione dei rischi lavorativi correlati.
Il medico competente è secondo l’articolo 2 del D.Lgs 81/08 : “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e’ nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
I requisiti del medico competente sono racchiusi nell’articolo 38 de Testo Unico, ed in sintesi sono:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.
In particolare il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi);
- collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute;
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.
- Per quanto riguarda la valutazione dei rischi in azienda, sono previste sanzioni per il medico competente, la legge prevede che : nel caso in cui il medico non segua tutti i dettami della norma, un arresto fino a 3 mesi e una multa dai 400 ai 1.600 euro. Questa sanzione si applica anche nel caso in cui ci fosse dolo o negligenza nelle attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro o nella programmazione delle attività volte all’eliminazione dei rischi.
Il medico competente effettua il sopralluogo almeno una volta all’anno.
L’RLS è definito all’articolo 2 del Testo unico come : “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’RLS, in rappresentanza di tutti i lavoratori dell’azienda, è consultato per quanto riguarda la valutazione dei rischi in azienda.
Il D.Lgs 81/08 non prevede sanzioni penali a carico dell’RLS : per non scoraggiare l’assunzione dell’ incarico, ma anche sulla base della considerazione che perfino la consultazione implica che la decisione finale sia del datore di lavoro.
Fatta la valutazione dei rischi, si passa al redigere il documento di valutazione dei rischi.
Il responsabile della redazione del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il DVR serve a dimostrare che la valutazione dei rischi è stata fatta e quali sono le misure necessarie ad un’attività lavorativa in sicurezza.
Il documento deve contenere:
- anagrafica aziendale;
- organigramma del servizio di prevenzione e protezione e anagrafica
- descrizione del ciclo lavorativo;
- identificazione delle mansioni;
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi;
- programma delle misure di prevenzione e protezione, con le procedure da adottare;
programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.