DECRETO LAVORO: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN VIGORE DAL 5 MAGGIO 2023

 

PREMESSA

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 48/2023 “cd. decreto lavoro” che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

 

ASSEGNO DI INCLUSIONE

A sostituire la misura del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1°gennaio 2024, sarà l’Assegno di Inclusione. Il beneficio economico è riconosciuto in base a richiesta e a determinati requisiti, ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9360 euro e che vi sia almeno un componente:

  • con disabilità;
  • un minorenne;
  • una persona con almeno 60 anni di età.

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico, denominato “Carta di inclusione”.

 

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

A partire dal 1° settembre 2023 in favore dei soggetti per i quali non è previsto l’Assegno di inclusione, è istituita una misura di sostegno al reddito, destinata ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta.

Per poterne beneficiare, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione.

 

ULTERIORE TAGLIO AL CUNEO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Il Decreto lavoro incrementa del 4 per cento la percentuale dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).

 

FRINGE BENEFIT

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, il legislatore ha introdotto nuove misure fiscali per il welfare aziendale, incrementando la soglia massima d’esenzione per i beni ceduti e/o i servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico e prevendendo per i medesimi lavoratori la possibilità di rimborso delle utenze domestiche.

 

CONTRATTI A TERMINE

Il decreto lavoro interviene anche sui contratti a tempo determinato per allentare le stringenti causali stabilite dal c.d. decreto dignità.

Il contratto a tempo determinato può essere sottoscritto:

  • fino a 12 mesi senza l’applicazione di causali;
  • per ogni rinnovo e per contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi sarà necessario l’applicazione delle seguenti causali:
    • nei casi previsti dai contratti collettivi;
    • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva;
    • per sostituire altri lavoratori.

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Incentivi all’occupazione:
Beneficiari di Assegno di inclusioneAi datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi  previdenziali  a  carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Giovani NeetIl Decreto ha previsto un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

 

Selezionare qui per visualizzare la Circolare (.pdf)