CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il contratto di prestazione occasionale, disciplinato dall’art.54b-bis del D.L. n. 50/2017, è rivolto a diverse categorie di utilizzatori che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

A chi è rivolto?

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto ai professionisti, ai lavoratori autonomi, agli imprenditori, alle associazioni, alle fondazioni e altri enti di natura privata, nonché alle  Amministrazioni pubbliche.

L’articolo 54-bis, comma 1, D.L. 50/2017, definisce le prestazioni di lavoro occasionale con riferimento a un limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all’anno civile, è relativo a:

  • ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato significative alle prestazioni occasionali modifiche, che l’Inps riassume nella circolare n. 6/2023.

 

Le novità

Per tutti gli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori, che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (articolo 54-bis, comma 1, lettera a), D.L. 50/2017) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (articolo 54-bis, comma 1, lettera c), D.L. 50/2017).

Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a:

SOGGETTOLIMITE COMPENSO ANNUO
Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatoriNon superiore a 5.000 euro
Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatoriNon superiore a 10.000 euro
Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatoreNon superiore a 2.500 euro

La novella normativa, introducendo l’articolo 54-bis, comma 1-bis, D.L. 50/2017, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 2007 93.29.1.

In via generale, è stata ampliata la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

È stato, inoltre, parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle specifiche categorie di cui all’articolo 54-bis, comma 8, D.L. 50/2017, diversamente da quanto previsto in precedenza.

È opportuno ricordare che rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa – mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a 10 giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Si rammenta che per le sole società sportive di cui, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.

Per completezza di informazioni si ricorda che, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per effetto, poi, delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio è stato elevato a 10 lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il medesimo limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.

Lo stesso non opera esclusivamente per le Pubbliche Amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.

Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.

 

Regime speciale per l’agricoltura

L’articolo 1, comma 342, L. 197/2022, ha parzialmente abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2023, quanto disposto dall’articolo 54-bis, comma 14, lettera b), D.L. 50/2017. È stata, altresì, prevista, dall’articolo 1, comma 343, L. 197/2022, l’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura.

 

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

 

Per il biennio 2023-2024 sarà possibile, per le imprese agricole, ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 344-354, L. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria.

In riferimento alle novità introdotte dai citati commi 344-354 e, segnatamente, alle modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale agricola all’Istituto, l’Inps fornirà indicazioni in un’apposita circolare illustrativa.

 

Aggiornamento modello Unilav settore agricolo

Con nota n. 462/2023, il Ministero del lavoro, a seguito dell’introduzione a opera della Legge di Bilancio 2023 della normativa transitoria speciale per il biennio 2023-2024, che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ha aggiornato il modello Unilav inserendo nella tabella contratti il codice H.03.00, Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, da utilizzare per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione di tale tipologia di rapporto di lavoro.

 

Prestazioni occasionali 2023 le novità del Decreto Lavoro

 Con l’articolo 37 , l’utilizzo per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro l’anno di compensi complessivi verso tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti :

  1.  congressi,
  2.  fiere,
  3. eventi,
  4. stabilimenti termali e
  5.  parchi di divertimento

Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

 

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