L’analisi dei rischi occupazionali è fondamentale ed è stata ben tenuta in conto in queste fasi di iniziale distribuzione del vaccino, l’Inail ha contribuito alla definizione del profilo di rischio per ciascun settore occupazionale nel contesto delle azioni dell’autorità di governo per contrastare l’epidemia, ha introdotto la nozione di infortunio sul lavoro per i casi di contagio da Covid-19 occorsi in occasione di lavoro, ritenendo equivalenti ai fini assicurativi e di tutela, la causa virulenta alla causa violenta. L’analisi dei settori di attività economica coinvolti nel rischio di contagio è stata sviluppata adattando alla realtà italiana il modello definito dal progetto O’NET del Bureau of Labour del Department of Labor, Employment and Training Administration degli Stati Uniti, matchando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini Inail e Istat.

Sono stati delineati tre parametri indicativi :

  • Esposizione;
  • Prossimità;
  • Aggregazione.

L’analisi combinata di questi tre parametri può consentire di associare a ciascun settore occupazionale un indicatore complessivo di rischio. L’analisi settoriale più specifica deve integrare valutazioni relative alla organizzazione del lavoro ed alle misure di protezione e prevenzione adottate in ogni luogo di lavoro.

Con la circolare 13 del 3 aprile 2020 Inail ha dato applicazione agli assicurati, in caso di infezione sul lavoro, la piena tutela, come per gli altri infortuni o malattie sul lavoro.

La tutela assicurativa riguarda primariamente gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio. E inoltre :

  • impiegati in front-office e alla cassa,
  • addetti alle vendite/banconisti,
  • personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia
  • operatori del trasporto infermi.

Sono tutelati dall’INAIL anche i casi di contagio avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortuni in itinere).

 

Qual è il percorso da adottare per prepararci alla gestione del vaccino in azienda?

  • Eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali;
  • Delineare le mansioni maggiormente esposte;
  • identificare i lavoratori maggiormente esposti;
  • introduzione di DPI o DPC necessari;
  • formazione relativa all’uso dei DPI;
  • promozione dell’attività vaccinale in azienda;
  • sospensione temporanea senza retribuzione del lavoratore renitente al vaccino per la tutela della salute propria e collettiva.
  • Possibilità da parte del datore di lavoro di richiedere screening vaccinale al lavoratore.

 

Il protocollo condiviso attualmente in vigore non presenta obbligo di sottoporsi a vaccinazione da parte dei lavoratori, quindi, al momento il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore a sottoporsi alla vaccinazione.

Selezionare qui per visualizzare la Circolare (.pdf)