BLOCCO CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Il governo con il DL n. 11/2023 ha sancito l’immediato stop alla possibilità di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico ex art.121 del DL n.34/2020.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16.02.2023 del Decreto Legge n.11/2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77” , il Governo è intervenuto a modificare nuovamente la normativa relativa all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito derivante delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi edilizi / di risparmio energetico. In particolare, con il decreto citato è stato determinato
l’immediato “blocco” delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui l’art.121 del DL n.34/2020.

ATTENZIONE: Il blocco dell’esercizio dell’opzione prevista dall’art.121 è stato disposto con effetto immediato in quanto le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.11/2023, ossia dal 17.2.2023.

Lo stop all’opzione di cui all’art. 121 del DL n.34/ riguarda tutte le tipologie di agevolazioni fiscali in materia edilizia o energetica per le quali è prevista la possibilità di optare per lo sconto o la cessione del credito.

ATTENZIONE: L’impossibilità di procedere con lo sconto in fattura / cessione del credito riguarda quindi tutti gli interventi elencati nel comma 2 del citato art. 121, sia il Superbonus sia le
detrazioni “ordinarie.
Per gli interventi iniziati a partire dallo scorso 17 febbraio, quindi, i contribuenti che sostengono spese per tali tipologie di interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali dagli stessi derivanti
esclusivamente utilizzando la detrazione spettante direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

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